Il presente contratto riguarda Riccardo Di Curti con domicilio in Bolzano (BZ) 39100, Via Novacella, 34, P. IVA: 0284050211 con Andrea Di Curti, con sede in Bolzano (BZ), via Novacella n. 34, P.IVA n. 02850280211 e il Collaboratore, come sopra identificato tramite form.

    Le Parti premettono che:

    - Il Committente svolge attività di erogazione di servizi di web marketing;

    - Il Committente al fine di incentivare lo sviluppo economico e tecnologico, accrescere la competitività sul mercato nell’esercizio della sua attività imprenditoriale, intende collaborare con professionisti per la realizzazione di servizi ai propri clienti;

    - il Collaboratore può svolgere l’attività di grafico, developer, di sviluppo e manutenzione;

    - il Collaboratore ha manifestato la volontà di collaborare con il Committente;

    - entrambe le Parti intendono iniziare e sviluppare una cooperazione tra le rispettive realtà.

    - il presente contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di svolgimento dei servizi e definiti nel dettaglio nelle offerte inviate tra le Parti e di volta in volta accettate dal Collaboratore sempre via mail;

    - il presente contratto o condizioni generali di contratto saranno pertanto resi operativi dall’accettazione da parte del Committente delle offerte di volta in volta inviate dal Collaboratore, nelle modalità di cui al punto che precede. Tutte le mail con le offerte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Ogni riferimento in questo contratto all’offerta si riferisce alla singola di volta in volta accettata espressamente dal Committente;

    Tutto ciò premesso con il presente contratto le Parti convengono e stipulano quanto segue:

    Art. 1 PREMESSE

    Le premesse costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente accordo.

    Art. 2 OGGETTO

    Il Committente conferisce al Collaboratore, che accetta, l’incarico per la realizzazione dei progetti definiti nel dettaglio nelle offerte sopra indicate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Quanto descritto in questo contratto, rappresenta le condizioni generali e la descrizione di quanto offerto dal Collaboratore al Committente. Le Parti forniscono reciproca assicurazione che il rapporto oggetto del presente contratto deve intendersi a tutti gli effetti di natura autonoma e che non comporta nessun rapporto di lavoro subordinato. Con l'assunzione dell'incarico il Collaboratore si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata e in ottemperanza ai requisiti previsti dalle attività di volta in volta eseguite. Il presente contratto non conferisce in alcun modo al Collaboratore il potere di negoziare o concludere contratti o ad assumere obbligazioni, sotto qualsiasi forma, in nome o per conto del Committente.

    Art. 3 DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI

    Il Collaboratore offre al Committente i servizi che saranno definiti e accettati mediante offerta scritta per ciascuna attività la quale andrà ad integrare, pertanto, il presente contratto. Il Collaboratore prende atto che il Committente non si assume alcun obbligo in relazione al numero di attività da proporre al Collaboratore durante la valenza del presente contratto. Il Collaboratore prende atto che il Committente può interrompere la collaborazione, in relazione ad anche una sola delle attività oggetto dell’accordo scritto, nel caso in cui si verifichi il mancato rispetto da parte del Collaboratore delle indicazioni in relazione alle modalità e/o tempistiche di svolgimento dell’attività.

    Art. 4 OBBLIGHI DEL COLLABORATORE

    Il Collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, impegna a:

    1) entrare a far parte del team del Committente aderendo alla Vision e alla Mission dello stesso;

    2) garantire una collaborazione continuativa in base al singolo progetto;

    3) non scaricare, installare, copiare file che contengono dati personali dei clienti del Committente sui propri device;

    4) gestire e portare a termine i progetti affidati dal Committente nei termini stabiliti dallo stesso.

    Art. 5 DURATA DEL CONTRATTO

    Fatta salva la durata dei singoli progetti definiti nel dettaglio in ciascuna offerta il presente contratto quadro ha validità di 12 (dodici) mesi dalla sua sottoscrizione con rinnovo tacito per altrettanto periodo e così al termine delle annualità successive, salvo disdetta da inviare a mezzo PEC almeno 30 (quindici) giorni prima dalla data di scadenza. Resta inteso tra le Parti che:

    - il venir meno per qualsiasi causa degli effetti di un’offerta accettata, non comporterà la risoluzione del presente Contratto Quadro;

    - in caso di cessazione del Contrato Quadro, il Collaboratore è comunque tenuto all’esecuzione dei servizi accettati dal Committente;

    - in assenza di ulteriori preventivi accettati per un periodo continuativo di mesi 18 (diciotto) il Contratto si intenderà cessato senza necessità di un esplicito atto in tal senso.

    Art. 6 COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

    Il compenso e le modalità di pagamento del Fornitore sono indicati in ciascuna offerta. Tale pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario alle coordinate indicate da Committente.

    Art. 7 SPECIFICHE SUL PAGAMENTO

    In caso di ritardo nell’esecuzione dei servizi previsti nel presente contratto, il Collaboratore prende atto ed accetta che il Committente avrà la facoltà di interrompere ogni tipo di pagamento in favore del Collaboratore. Il Collaboratore prende atto che fino a che non avrà portato a termine i servizi di cui al presente contratto non potrà godere di qualsiasi tipo di prestazione prevista da questo contratto a suo favore ed a carico del Committente. In qualsiasi caso di esecuzione parziale del servizio, il Committente ha diritto ad interrompere qualsiasi pagamento pattuito, salvo versare al Collaboratore il compenso per il lavoro svolto fino a quel momento e il rimborso delle spese sostenute fino a quel momento.

    Art. 8 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

    Il Collaboratore dichiara che tutte le creazioni e materiali da lui eventualmente prodotti per la realizzazione dei servizi di cui al presente contratto sono originali. La proprietà intellettuale delle creazioni realizzate dal Collaboratore in virtù del presente contratto viene trasferita al Committente in via definitiva ed esclusiva dal momento della loro realizzazione.

    Art. 9 PRODUZIONE DEL MATERIALE DA PARTE DEL COLLABORATORE

    Nel caso in cui il Collaboratore fornisca al Committente del materiale da utilizzare per i servizi di cui al presente contratto, sottoporrà gli stessi al Committente per la loro approvazione prima del loro utilizzo. Il Committente dovrà comunicare al Collaboratore se li approva o meno e quindi se vi siano eventuali modifiche da apportare. Il Collaboratore si impegna ad effettuare tutte le modifiche richieste dal Committente per l’esecuzione delle attività di cui al presente contratto.

    Art. 10 MODIFICHE E INTEGRAZIONI

    Tutte le modifiche e/o interventi di qualsiasi tipo richieste dalle Parti e non espressamente previste in questo contratto, saranno oggetto di nuova contrattualizzazione scritta.

    Art. 11 PATTO DI NON CONCORRENZA

    Nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza e buona fede che attengono ai rapporti di collaborazione professionale e commerciale le Parti concordemente stipulano un patto di non concorrenza ai sensi dell’art. 2596 C.C. alle seguenti condizioni il Collaboratore si impegna:

    - a non svolgere, direttamente o indirettamente, alcuna attività sia individualmente sia in associazione con terzi, nei confronti dei clienti del Committente di cui è venuto a conoscenza in virtù del rapporto di collaborazione.

    - a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni relative al Committente, ai suoi affari, clienti, fornitori, metodi di lavoro e strategie commerciali di cui venga a conoscenza durante l'esecuzione del presente contratto.

    - a non compiere, direttamente o indirettamente, azioni che possano creare interferenze, turbative o qualsiasi forma di pregiudizio ai rapporti commerciali tra il Committente e i suoi clienti o potenziali clienti, indipendentemente dal verificarsi di un danno effettivo.

    Il presente patto ha valenza a partire dal momento della sua sottoscrizione e fino al termine 12 mesi dalla fine del contratto. In caso di inadempienza da parte del Collaboratore agli obblighi sottoscritti con il presente patto, lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Committente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1382 C.C e a titolo di penale, la somma di euro 5.000 salva la prova del maggior danno. Il presente patto di non concorrenza rimane fermo tra le Parti anche in caso di recesso, risoluzione, modifica oppure conclusione anticipata del presente contratto.

    Art. 12 ACCORDO DI NON DIVULGAZIONE

    Il Collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga a mantenere riservate le informazioni confidenziali e riservate di cui venga a conoscenza nello svolgimento dell’attività di collaborazione con il Committente. Più in particolare, tali devono intendersi, seppur a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni del Committente riguardanti:

    - tutto il know-how del Committente (strumenti, processi, metodologie);

    - le informazioni che il Collaboratore può acquisire dai Clienti del Committente;

    - i nominativi e i dati personali dei Clienti e degli utenti/clienti dei Clienti del Committente;

    - le password, le credenziali, i dati personali presenti all’interno degli account dei clienti del Committente;

    - tutta la modulistica, i documenti e le linee guida prodotte dal Committente;

    Il presente Accordo di riservatezza non ha scadenza e la sua efficacia decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
    In caso di inadempienza da parte del Collaboratore agli obblighi sottoscritti con il presente patto, lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Committente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1382 C.C e a titolo di penale, la somma di euro 5.000 salva la prova del maggior danno. Il presente accordo rimane fermo tra le Parti anche in caso di recesso, risoluzione, modifica oppure conclusione anticipata del presente contratto.

    Art. 13 RECESSO

    Le Parti possono esercitare il diritto di recesso per le singole offerte con un preavviso di 15 (quindici) giorni mediante una comunicazione scritta a mezzo Pec. In questo caso i progetti in corso devono essere tassativamente completati come previsto e concordato.

    Art. 14 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

    Il Committente può in ogni momento e con effetto immediato risolvere il contratto ex art. 1456 C.C., salvo comunque il risarcimento degli eventuali danni, interrompendo i servizi senza preavviso, mediante l'invio al Collaboratore di una comunicazione scritta nella quale dichiari di volersi avvalere della facoltà di risolvere il contratto qualora si verifichino le seguenti condizioni:

    a) il Collaboratore non adempia gli obblighi previsti dal presente contratto entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di messa in mora da parte del Committente;

    b) il Collaboratore violi gli obblighi previsti nel presente contratto.

    Resta salvo l’obbligo a carico del Committente di pagare quanto di spettanza del Collaboratore fino a quel momento.

    Art. 15 DIVIETO DI CESSIONE

    Le Parti concordemente stabiliscono il divieto di cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, salvo specifico consenso scritto dell'altra Parte.

    Art. 16 CREDENZIALI DI ACCESSO

    Il Committente comunica tutte le credenziali di accesso e le password necessarie al Collaboratore per caricare, configurare, analizzare e/o installare quanto necessario per l’esecuzione dei servizi previsti nel presente contratto. Il Collaboratore si impegna a custodire con la massima diligenza queste credenziali e password, esonerando il Committente da ogni responsabilità al riguardo. Alla fine della collaborazione il Committente provvederà a cancellare ogni tipo di accesso e password fornita al Committente.

    Art. 17 RISERVATEZZA E PROMOZIONE

    Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure opportune per garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti comunicati dall’altra Parte o di cui le Parti siano venute a conoscenza in esecuzione di questo contratto. Le Parti si impegnano a non utilizzare e a non divulgare a terzi, ad eccezione di quanto autorizzato da questo contratto, le informazioni e i documenti comunicati dall’altra Parte o di cui le Parti siano venute a conoscenza nell’esecuzione di questo contratto. Ciascuna delle Parti si impegna a fare rispettare questo obbligo di riservatezza ai propri dipendenti e collaboratori.
    Il Committente, senza aver nulla a che pretendere, autorizza il Collaboratore ad utilizzare il proprio nome e il relativo marchio per la promozione della propria attività per la durata del presente contratto. Resta salvo il divieto di svolgere attività di promozione con il nome dei Clienti del Committente o con le attività svolte per loro.

    Art. 18 COMUNICAZIONI

    Tutte le comunicazioni inerenti al presente contratto da parte del Committente e del Collaboratore, salvo quanto diversamente specificato nel presente contratto, devono avvenire per iscritto e a mezzo posta elettronica, applicazioni di messaggistica istantanea o con altro mezzo che faccia prova e che sia stato preventivamente concordato tra le Parti.

    Art. 19 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

    Le Parti, nei limiti di legge, convengono quanto segue:

    Il Collaboratore si impegna a non trasmettere e rendere disponibile materiale illecito, coperto da diritti d'autore e ogni altro diritto tutelato, materiale in cui siano inclusi marchi e segnali distintivi di cui il Collaboratore non sia autorizzato a disporre, con esonero del Committente da ogni responsabilità al riguardo. Resta espressamente inteso che il Committente non ha alcun obbligo di sorveglianza sui contenuti creati dal Collaboratore;

    il Collaboratore mantiene la piena titolarità e/o responsabilità dei dati e materiali da lui forniti assumendosi ogni responsabilità in ordine alla loro gestione o utilizzo da parte del Committente e di terzi, con esonero del Committente da ogni responsabilità al riguardo;

    il Collaboratore esonera il Committente e lo manleva nei confronti del cliente da ogni responsabilità per la mancata o scorretta esecuzione nei tempi previsti dei servizi oggetto del presente contratto;

    il Collaboratore esonera il Committente e lo manleva nei confronti del cliente da ogni responsabilità anche per danni indiretti riguardanti l’utilizzo di piattaforme di terze parti da parte del Collaboratore stesso;

    il Collaboratore esonera il Committente e lo manleva nei confronti del cliente e di ogni parte per controversie legali, danni indiretti, specifici, incidentali, punitivi, cauzionali o consequenziali relative alle attività e contenuti oggetto del presente contratto;

    il Collaboratore risponde della conformità della prestazione alle prescrizioni del presente contratto e alle regole dell’arte;

    Art. 20 TRATTAMENTO DATI

    I dati personali sono richiesti e raccolti durante le comunicazioni tra le Parti, in rispetto del Regolamento UE n. 679 del 2016. I dati personali forniti o acquisiti nel presente contratto saranno oggetto di Trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza ai sensi delle vigenti normative. Si riconoscono i diritti dell'interessato circa il Trattamento dei suoi dati personali di cui dagli artt. 12 a 22 del Regolamento UE n. 679/2016. Il Trattamento dei dati è finalizzato alle attività di cui al presente contratto. Le Parti si impegnano, altresì, al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti del Regolamento UE n.679 del 2016 con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all’interessato. Con la sottoscrizione di questo contratto, ciascuna Parte consente esplicitamente all'altra Parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. I dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi delegati all’espletamento delle attività necessarie solo per l’esecuzione del contratto stipulato, ma in nessun altro caso ceduti o venduti.

    Art. 21 FORO COMPETENTE

    Tutte le controversie inerenti al presente accordo sono demandate alla giurisdizione italiana ed è competente il Tribunale di Bolzano

    Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C. il Cliente approva specificatamente gli articoli 5, 8, 11, 12, 13, 14, 17 e 19 del presente contratto.